Segnalazione illeciti – Whistleblowing
Procedura di segnalazione di illeciti
Disciplina di gestione della segnalazione di illeciti (cd whistleblowing)
Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto, il Comune di Settimo San Pietro ha deliberato con delibera di Giunta comunale n. 112 del 21/11/2023 la procedura per la segnalazione di violazioni.
Chi può segnalare
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
- dipendenti del Comune di Settimo San Pietro anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Settimo San Pietro;
- i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Settimo San Pietro;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Settimo san Pietro (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Settimo San Pietro;
- dipendenti in periodo di prova
- persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Settimo San Pietro:
- non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali
- è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico
Cosa si può segnalare
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.
È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
Canale interno di segnalazione: Piattaforma informatica
La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT del Comune di Settimo San Pietro, il Segretario Comunale dott.ssa Lucia Pioppo;
La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l’applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante. Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.
Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.
Inoltre, il segnalante può utilizzare la procedura anche per richiedere un appuntamento con il RPCT e fare la segnalazione durante il colloquio in forma orale.
Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni.
Utilizzando questo canale, il segnalante specifica di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni .
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Canale esterno di segnalazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Divieto di ritorsione
Le persone che segnalano al RPCT, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC, oppure divulgano pubblicamente violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.
Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.
Le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.
Possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Informativa sul trattamento dati personali a seguito segnalazione condotte illecite (Whistleblowing)
Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visita il sito https://www.whistleblowing.it/
Data di creazione:
05/12/2023
Data di ultima modifica:
12/12/2023